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| In arrivo nuove misure restrittive per Lombardia ed altre provincie |
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7/03/2020 | Un nuovo decreto, con effetti da domani e fino al 3 aprile, sta per essere emanato dal premier Conte “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”, in riferimento alle quali, si legge nella bozza, è vietato “ogni spostamento in entrata e in uscita”. In queste zone sono sospese anche le celebrazioni civili e religiose, comprese quelle funebri.
Le misure previste nella bozza:
a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;
e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
g) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali 4 devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
m) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
r) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. |
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| Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
| 1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico | Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra. | |
| | 28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani | Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
| | 15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve | E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”. |
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