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Coronavirus: Conte ha firmato il nuovo DPCM

22/03/2020

Il premier Giuseppe Conte ha appena firmato il decreto che contiene le nuove misure restrittive che resteranno in vigore fino al prossimo 3 aprile, cumulandosi alle precedenti.

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono so-spese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque pro-seguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del ser-vizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a di-stanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


Clicca qui per il decreto allegato 1

 

 

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NEWS BREVI
1/12/2021 Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico

Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

28/11/2021 Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani

Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato  08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it. 

15/11/2021 Obbligo di catene o pneumatici da neve

E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.





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