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La voce della Politica
Trasporto pubblico urbano:'si risolva problema della disparità di trattamento'' |
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3/11/2021 | Per domani 4 novembre, alle 15.30 nella sala Inguscio della Regione Basilicata, è stata convocata una riunione, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Donatella Merra e dei sindaci, per definire l’affidamento della gestione e dell’esercizio ‘’dei servizi di trasporto pubblico urbano nel bacino della Regione Basilicata’’. La definizione della percorrenza e, soprattutto, degli oneri a carico dei Comuni, è una vicenda annosa, che riguarda quasi 45 imprese.
L’incontro era stato sollecitato da una nota di Francesco Paolo Porcari, Presidente Regionale CNA Bus.
‘’È noto- si legge- che la Regione Basilicata e le Province, in relazione alle rispettive competenze, hanno disciplinato con appositi atti la prosecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo dal 1.07.2020 al 30.11.2021 e comunque sino al subentro del nuovo gestore a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento da parte della Regione.
Con tali atti - a seguito di apposito ricorso proposto dal Co.Tr.A.B., il T.A.R. Basilicata con sentenza n. 461/2020 si è pronunciato accogliendo il ricorso, stabilendo la legittimità delle proroghe del citato contratto sino al 30.06.2020, ritenendo “legittime le pretese del Consorzio Co.Tr.A.B. finalizzate a non sottostare ad un’ulteriore proroga ed a ottenere la stipula di un nuovo contratto con un diverso corrispettivo oppure con lo stesso corrispettivo, ma con la riduzione delle corse e/o della loro frequenza”.
Di conseguenza, il corrispettivo annuo unitario a favore del Co.Tr.A.B., in nome e per conto delle Imprese consorziate affidatarie dei servizi, per l'esecuzione dei servizi indicati negli atti medesimi, calcolato sulla base della percorrenza annua, è stato elevato a 1,80 €/Km.
La scrivente Associazione, nell’esprimere viva soddisfazione per la conclusione dell’annosa vertenza, deve tuttavia evidenziare la sperequazione - ora del tutto evidente - tra i corrispettivi erogati per i servizi extraurbani e quelli erogati dai comuni della Regione Basilicata per i servizi di loro competenza.
Tale ingiustificata disparità di trattamento non trova alcuna giustificazione, a nulla rilevando il disposto di cui all’art. 25 della L.R. n. 5/2005, per le seguenti ragioni:
• nell’accezione di trasporto pubblico locale di cui al D.lgs. 422/1997 e alla relativa legge regionale di attuazione (L.R. n. 22/1998) vi rientrano sia i servizi di competenza delle regioni sia quelli di competenza degli enti locali nonché e soprattutto - considerata la ineccepibile sua sovraordinazione - al Regolamento CE 1370/2007, rivolto al “trasporto pubblico di passeggeri”, che comprende in forza dell’art. 1 “i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa”;
• di conseguenza tutto il suddetto regolamento comunitario, attuativo di specifiche norme di diritto primario, i Trattati, compresa la fondamentale nozione di obblighi di servizio pubblico, riguarda anche i servizi di TPL di competenza dei comuni.
Tale disparità di trattamento - che ha comportato una grave sofferenza economica alle imprese esercenti tali servizi, non più sopportabile, mina “la possibilità di garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell'offrire condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, e nell'eliminare le disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza” (considerando n. 4 del suddetto regolamento comunitario) – non trova alcuna giustificazione anche alla luce della recente disciplina sui costi standard unitari di cui al D.M. 157/2018, il cui campo di applicazione è sempre “il trasporto pubblico regionale e locale”, in attuazione all’art. 27, comma 8-bis del D.L. n. 50/2017 e alla legge 147/2013.
Orbene, ai sensi dell’art. 3 del suddetto D.M. 157/2018, comma 1: “1. costi standard unitari sono determinati con il metodo statistico della regressione, mediante il quale è definita, in applicazione dell'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la funzione di costo standard unitario”, comma 2: “2. Ai fini del calcolo dei costi standard unitari con il metodo statistico della regressione si tiene conto della velocità commerciale media (espressa in km/h), della quantità di servizio offerta al pubblico (espressa in milioni di corsa-km o milioni di posto a sedere-km) e dell'ammodernamento del materiale rotabile per la produzione del servizio.”
Delle suddette tre variabili, in particolare la prima, relativa alla velocità commerciale, è sicuramente penalizzante per i servizi di TPL comunali, atteso che gli autobus devono percorrere le strade urbane tra il traffico cittadino, registrando una bassa velocità commerciale, circa 16-17 km/h medi, con una soglia minima non inferiore a 14 km/h, oltre la metà di quelli extraurbani (circa 34/37km/h medi, con una soglia minima non inferiore a 32 km/h (cfr. art. 6, D.M. 157/2018). Di conseguenza, il costo per unità di chilometro dei servizi urbani risulta, nella stragrande maggioranza dei casi, di circa il doppio di quello dei servizi extraurbani.
Per quanto sopra in attesa che venga in via definitiva superato il suddetto ingiustificato divario, al fine di consentire alle imprese esercenti servizi di TPL di competenza dei comuni della Regione Basilicata di produrre servizi in sicurezza e negli standard di qualità rispondenti alle reali esigenze di mobilità, nonché di evitare un inutile quanto dispendioso contenzioso, con la presente si chiede la convocazione di un incontro teso a ricercare un intervento che possa permettere di adeguare le risorse trasferite ai Comuni che finanziano gli attuali contratti di servizio in essere’’.
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