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Regione Basilicata: il requisito della residenza e dell’ISEE determinano una discriminazione irragionevole

14/09/2021

Il primo suono della campanella per il nuovo anno scolastico 2021 è stato davvero speciale per tutti i bambini lucani. È di ieri, infatti, la pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale di Matera (R.G. n.64-1/2021) con la quale si condanna la Regione Basilicata per la sua condotta discriminatoria nei confronti dei minori in obbligo scolastico, preclusi alla partecipazione della procedura selettiva che dava accesso al cosiddetto “bonus PC” in sostegno alla DAD in piena emergenza pandemica.
Lo scorso 24 settembre, Lunaria e ASGI avevano già denunciato la presenza di due requisiti discriminatori all’interno di questo bando, segnalando al Presidente Regione Basilicata i possibili effetti negativi derivanti dalla Delibera della Giunta regionale n. 633 del 17 febbraio 2020, e del relativo avviso pubblico. Essa prevedeva un bonus a fondo perduto per le famiglie lucane con un reddito ISEE fino a 10.000 euro per l’acquisto di beni e dispositivi informatici (una misura straordinaria per emergenza Covid-19, ndr), ma “riservato” soltanto ai “nuclei familiari in cui il soggetto richiedente, nella persona di uno dei genitori o del tutore legale, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda… sia residente in Basilicata”.
Tali requisiti (quello della iscrizione anagrafica, e di conseguenza quello dell’ISEE) sono apparsi sin da subito e senza ombra di dubbio irragionevoli e discriminatori, perché escludenti le persone più fragili e vulnerabili, non iscritte nelle anagrafi spesso per difficoltà economiche, tradendo le finalità stesse del bando, quali quella di garantire alle famiglie lucane con minori nell’età dell’obbligo scolastico forme di sostegno, favorendo la partecipazione completa alle attività didattiche e il sostegno all’inclusione digitale, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, come espressamente riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Lunaria e ASGI avevano, pertanto, chiesto che venissero modificati i requisiti di accesso al bando, in modo da garantire la piena partecipazione a tutti, cittadini italiani, comunitari e stranieri, anche non regolarmente soggiornanti, nell’interesse superiore dei minori, senza distinzione alcuna.
Tuttavia la Regione Basilicata, convinta di non aver messo in atto alcun trattamento discriminatorio, non ha modificato il bando ed ha proceduto con la pubblicazione delle graduatorie degli “aventi diritto” (anche con tempi troppo lunghi, tenuto conto della emergenza, ndr). Ora, invece, sarà costretta a riformularne uno nuovo, con una riapertura dei termini, perché così ha deciso il Tribunale di Matera, a seguito di un ricorso presentato da una famiglia di cittadini stranieri, in Italia dal 2011 con la loro figlia che aveva appena due mesi, ex titolari di una protezione per motivi umanitari ed in attesa dell’autorizzazione a permanere sul territorio italiano ai sensi dell’art.33 d.lgs. n. 286/1998. La famiglia, assistita dall’Avv. Angela Maria Bitonti del foro di Matera, referente della sezione locale dell’ASGI, pur non potendo ottenere, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, la residenza anagrafica nel Comune di Matera, dove pure dimora da lungo tempo, aveva comunque iscritto alla classe quarta della scuola primaria la bambina. Eppure, la Regione ha deciso di escluderli, perché assenti i requisiti di ammissione, producendo un grave pregiudizio alla piccola, pur in difficoltà a seguire le lezioni in DAD per l’emergenza Covid 19.
Il Giudice di Matera ha argomentato la sua decisione richiamando l’abbondante giurisprudenza nel merito (SS.UU. della Cassazione n. 7951/2016 e Corte di Cassazione n. 40/2011, fra le altre), nonché il dettato degli artt. 2, 3 e 38 Cost. (ovvero richiamando l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; la violazione del principio di uguaglianza). Inoltre, nell’ordinanza, il Giudice ha voluto evidenziare l’importanza che in alcuni bandi, come questo, riveste l’interpretazione del concetto di “residenza”, a maggior ragione nel caso in cui i benefici di
welfare riguardino dei minori, anche se stranieri e non regolarmente soggiornanti, ovvero da intendere come “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, e non solo nel senso stretto di “iscrizione anagrafica”.
L’ordinanza contiene anche un forte dichiamo al diritto all’istruzione, come diritto sociale costituzionalmente riconosciuto e tutelato (artt. 33 e 34 Cost.). Un diritto che deve essere assicurato sempre e comunque al minore, nel suo superiore interesse.
La Regione Basilicata, con i requisiti richiesti nell’Avviso pubblico per l’acquisto di beni e dispositivi informatici di ausilio ha, di fatto, prodotto l’esatto contrario di ciò per cui il bando era stato previsto: ovvero l’inclusione digitale. Ed è per questa ragione che il giudice ne ha chiesto la parziale disapplicazione condannando la Regione Basilicata a riaprire i termini per la presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno allo studio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza per consentire a tutte le famiglie escluse di parteciparvi, e di procedere, dunque, alla riedizione della procedura selettiva.
“E’ davvero un ottimo risultato per tanti motivi - dichiara l’Avv. Angela Maria Bitonti, referente della sezione lucana di ASGI-. È probabilmente uno dei primi provvedimenti in materia di inclusione digitale, ed è anche uno dei primi accoglimenti in materia di anti-discriminazione in Basilicata. Festeggiamo questa importante vittoria insieme a tutti i bambini lucani. Se si deve parlare di inclusione, questa deve essere di fatto per tutte e tutti, senza discriminazione alcuna. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come molti bandi pubblici per l’emergenza Covid 19 abbiano spesso nascosto dei requisiti escludenti, ostacolando di fatto l’esercizio della solidarietà diffusa”.



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