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ASGI Basilicata scrive a Bardi su contributi per dispositivi informatici

25/09/2020

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 633 DEL 17.02.2020 avente ad oggetto: “PO FESR Basilicata 2014-2020 Asse 8 “potenziamento del sistema di istruzione” . Azione 10.10.8.1. Avviso pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi informatici – Misura straordinaria – Emergenza Covid -19 – Approvazione
Richiesta di riesame e conseguente modifica dei requisiti di accesso ai contributi e riapertura dei termini di partecipazione al bando.


Le scriventi Associazioni che operano nell’ambito del contrasto alle discriminazioni per motivi di nazionalità ed etnia– intendono segnalare la illegittimità della Delibera di Giunta Regionale in oggetto nella parte in cui prevede che “possano presentare domanda di contributo i nuclei familiari in cui il soggetto richiedente, nella persona di uno dei genitori o del tutore legale, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda…. sia residente in Basilicata.”
Tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso è richiesta, quindi, per il genitore che ne faccia la domanda, la residenza nella regione Basilicata.
Tale requisito, qualora venisse esclusivamente inteso come iscrizione anagrafica, sarebbe illegittimo in quanto comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra minori italiani (e cittadini UE) e minori appartenenti a Paesi Terzi i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti su territorio (e che siano pertanto esclusi dal diritto alla residenza).
Come a Lei sicuramente è noto, ai minori stranieri che entrano in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) tra cui il diritto ad essere iscritti a scuola, non solo dell’obbligo ma anche di ogni ordine e grado.
Si considerino, inoltre, le finalità del bando di cui all’art.1 dello stesso che sono:
1) garantire alle famiglie lucane con minori l’obbligo scolastico nonché forme di sostegno a fondo perduto per l’acquisto di beni e dispositivi informatici di ausilio alla didattica tradizionale e, ove necessario, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza;
2) promuovere l’equità sociale per gli studenti meno abbienti favorendo la partecipazione alle attività didattiche… per una società pienamente sostenibile ed inclusiva, che garantisca parità di condizioni per tutti i soggetti che vivono sul territorio lucano;
3) sostenere l’inclusione digitale nell’età dell’istruzione obbligatoria nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, dell’accesso universale e dei diritti dell’utente, come espressamente riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
E’ dunque evidente che l’apposizione del requisito della residenza intesa come iscrizione anagrafica comporterebbe l’esclusione dalla possibilità di accedere al suddetto contributo per numerose famiglie straniere che pure vivono in territorio lucano ma che non sono riuscite ad ottenere un permesso di soggiorno, o che lo hanno perso in un secondo momento.
Al contrario, in linea con le finalità dichiarate della DGR di cui trattasi, sarebbe stato corretto prevedere come requisito di accesso, anziché quello della residenza anagrafica di uno dei genitori o del tutore, quello della iscrizione del minore presso un Istituto scolastico della Basilicata, svincolando il diritto di partecipazione al bando dalla regolarità del soggiorno e dunque alla iscrizione anagrafica.
Vi invitiamo pertanto a modificare immediatamente i requisiti di partecipazione, in modo da garantire la piena partecipazione a tutti gli stranieri extra UE anche non regolarmente soggiornanti nell’interesse superiore dei minori a dare ampia informazione sulla intervenuta modifica e procedere alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso.
Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di immediato e positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio anche avvalendoci della facoltà di cui all’art.
5 del d.lgs. 215/03.

Distinti saluti
Per ASGI – Sezione Basilicata
avv. Angela Maria BITONTI



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