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La voce della Politica
| Bandi discriminatori. Le azioni del servizio antidiscriminazione di ASGI |
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12/08/2020 | Il servizio nazionale antidiscriminazione di ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), insieme alla sua sezione regionale lucana, comincia a raccogliere i primi importanti risultati delle azioni di advocacy promosse sul territorio. Infatti, con la deliberazione n. 568 del 6 agosto 2020, la Giunta regionale di Basilicata ha dovuto modificare i requisiti d’accesso al “Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione” per i cittadini non comunitari, attraverso l’espunzione del requisito discriminatorio della “residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Basilicata”. Oltre che discriminatori, questi requisiti sono stati dichiarati incostituzionali già 2 anni fa. Dopo una serie di sentenze intervenute negli anni, si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2018, essendo stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Su segnalazione della delibera discriminatoria da parte della dott.ssa Paola Andrisani, esperta di discriminazioni e razzismo e collaboratrice dell’associazione Lunaria, ASGI ha inviato una lettera alla Regione il 6 luglio 2020, attraverso la referente regionale, l’avv. Angela Maria Bitonti. Ciò che ASGI ha voluto sottolineare alla Regione Basilicata è che non vi è alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza, prevista dall’art. 11, comma 13, d.l. n. 112 del 2008, e la situazione di disagio economico che il contributo in questione mira ad alleviare. Non è, infatti, ragionevole presumere, in assoluto, che i cittadini stranieri che vivono in Italia da meno di dieci anni, e nella Regione Basilicata da meno di cinque, soffrano una condizione di disagio minore rispetto a chi vi risieda da più anni o sia cittadino europeo.
Un requisito incostituzionale, quindi, per violazione dell’art. 3 Cost., che non risponde né alle prescrizioni del diritto dell’Unione relative ai soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109, concernente il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale e di accesso all’abitazione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) né ai canoni di ragionevolezza. Oltretutto, il limite dei cinque anni di residenza nella stessa regione è «sproporzionato», perché il cittadino straniero, più soggetto alla mobilità infra-regionale, cambiando regione finirebbe, di fatto, con il perdere i propri diritti.
La Regione ha dovuto, poi, a seguito della modifica del bando, disporre per tutti i 131 comuni lucani la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.
ASGI esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ma non si ferma qui e annuncia nuove azioni antidiscriminatorie. Infatti, l’11 agosto ha inviato al Comune di Matera una lettera per segnalare l’illegittimità di un altro bando. Si tratta del Bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di “collaboratore servizi tecnici-autista scuola bus-CAT B3”, che esclude dalla partecipazione i cittadini non comunitari. Tra i requisiti per l’ammissione alla selezione è indicato il possesso della “cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea”. Tale requisito è illegittimo per violazione dell’art. 38 D.lgs. 165/01, così come modificato dal 4 settembre 2013 dalla Legge 6 agosto 2013 (modifiche resesi necessarie per chiudere le procedure d’infrazione per violazione di direttive comunitarie aperte dalla Commissione europea nell’ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME, ndr). Tale norma prevede infatti che ai posti cui possono accedere i cittadini dell’Unione (come questo del bando), possano accedere anche i cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo (che rappresentano più della metà degli stranieri presenti in Italia, ndr), i familiari di cittadini dell’Unione Europea, nonché i titolari di protezione internazionale. Inoltre, l’introduzione di un requisito di cittadinanza non previsto dalla legge contrasta con l’art. 43 comma 2 del T.U. immigrazione che qualifica come discriminazione sia il comportamento di chi “rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione (…) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero” (lett. c), sia il comportamento del pubblico ufficiale che ometta un atto dovuto nei confronti di uno straniero (quale l’ammissione a un concorso secondo le previsioni di legge – lett. a).
Si attende ora la risposta del Comune di Matera, il quale è stato invitato a modificare rapidamente il bando e a dare notizia della riapertura dei termini. Di fatto, tali azioni antidiscriminatorie vengono portate avanti sia per dissipare i dubbi che qualche ente pubblico ancora nutre sulla materia, sia perché richiama tutte le amministrazioni a una corretta redazione dei bandi: l’indicazione dei destinatari in modo erroneo o insufficiente non può essere sanata soltanto dall’obbligo degli interessati di “verificare la legge”, né tantomeno appare corretto dover ripristinare la legalità attraverso sistematiche azioni giudiziarie. Spetta all’amministrazione rispettare i principi di correttezza e trasparenza, per non “dissuadere fortemente” dal presentare domanda i soggetti non espressamente citati, integrando con ciò una discriminazione sanzionabile. E numerosi tribunali già si sono espressi nel merito.
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