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| Avvocata Bitonti: precisazioni su delibera per buoni spesa e sentenza Tar |
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3/05/2020 | Con la presente l’avv. Bitonti – referente ASGI Basilicata- intende chiarire la portata del provvedimento cautelare ante causam del TAR Basilicata con cui si sospende la delibera di giunta comunale n. 74 del 31.03.2020 “nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno (buoni spesa) ai nuclei familiari titolari di permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Matera”.
Il Giudicante, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e quindi non manifestamente infondate le pretese del ricorrente rispetto ad una pronuncia di illegittimità della delibera di Giunta ridetta, afferma il principio di non discriminazione che dovrebbe informare tutti gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il pagamento spontaneo dei buoni effettuati dal Comune di Matera, al di fuori dei requisiti del bando di partecipazione al sostegno, non sana l’obbligo per l’Amministrazione di agire conformemente alle disposizioni e ai principi dell’Ordinamento Giuridico. L’atto impugnato resta illegittimo.
In effetti, numerosi altri individui, privi di regolare permesso di soggiorno e/o senza residenza anagrafica ma solo domiciliati nel territorio del Comune di Matera, in condizioni di assoluto disagio economico e potenziali beneficiari della misura di sostegno (buono spesa), non hanno partecipato al bando ritenutisi esclusi a priori perché non in possesso dei requisiti richiesti. Tanto ha prodotto nei loro confronti, in palese violazione dell’art 2 della nostra Costituzione e di diverse norme sovranazionali che riconoscono a tutte le persone i diritti fondamentali, una illegittima discriminazione che meriterebbe di essere risarcita.
Il buono spesa è stato istituito nell’emergenza sanitaria in atto per garantire alle persone più vulnerabili la possibilità di soddisfare un bisogno primario e un diritto fondamentale quale il diritto all’alimentazione.
Il punto di riferimento è il principio personalistico sancito dall’art. 2 della Costituzione secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, ulteriormente rafforzato dall’apertura internazionale del nostro Ordinamento. Di particolare rilievo è, ovviamente, la Cedu, che introduce un catalogo di diritti che gli Stati parte si impegnano a riconoscere a tutte le persone sottoposte alla loro giurisdizione
La giurisprudenza costituzionale afferma, con la migliore dottrina, il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e che esiste un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano.
Anche nella disciplina dei diritti sociali, nella quale pure la discrezionalità del legislatore è molto più ampia che nella disciplina dei diritti di libertà – perché sono richiesti l’uso e la allocazione di risorse scarse - il diverso trattamento deve essere giustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleo di diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti “inviolabili”.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non si discute dell’accesso a prestazioni assistenziali “ordinarie”, ma dell’accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria in atto.
Non possono, pertanto, essere poste condizioni, quali la regolarità del soggiorno o la residenza anagrafica che di fatto limitano la platea degli aventi diritto e che, peraltro, non sono previste dalla norma che l’ ha istituita (L’OCDPC n. 658/2020). Se senz’altro è possibile individuare un necessario legame con il territorio del Comune tenuto all’erogazione, esso può e deve essere limitato alla abituale dimora dell’avente diritto.
Tanto in linea con i numerosi e recentissimi provvedimenti giurisdizionali intervenuti in materia su tutto il Territorio Nazionale. |
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