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La voce della Politica
| Rotonda: nota del gruppo “Rotonda Domani” su maxi risarcimento |
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12/08/2019 | In riferimento alla costituzione del Comune di Rotonda davanti al Tar della Basilicata contro la richiesta di risarcimento di quasi mezzo milione di euro da parte di una società edile, i consiglieri del gruppo “Rotonda Domani” invitano il sig. Sindaco, rappresentante dell'Ente, a portare all'attenzione del preg.mo avv. Giovanni Francesco Nicodemo, per le memorie difensive della costituzione in oggetto, quanto già evidenziato dal Consigliere La Valle nella seduta del consiglio comunale del 17/12/2018, di Presa atto sentenza Consiglio di Stato n. 6663/2018, ed in particolare:
1. Il Consiglio di Stato nel merito ha disposto che “la predetta destinazione di zona – al di là della tipologia ipotizzata Pbox – è preordinata alla realizzazione di un’opera pubblica”, senza tuttavia fornire alcun elemento che renda non solo verosimile tale previsione, ma anche utilizzabile ogni ulteriore elemento a fini di chiarificazione interpretativa della destinazione “pubblicistica”. Pertanto nel merito vengono analizzati dal Consiglio di Stato solo i motivi del ricorso che evidenziano che la variante della zona PEEP del 2002, non indica in modo chiaro se la realizzazione dei parcheggi P.Box erano esclusi al privato.
Se la sentenza del Consiglio di Stato nel merito accoglie l'appello in virtù del fatto che l'ordinanza del Comune di annullamento del titolo edilizio non fornisce alcun elemento che renda verosimile la previsione della Variante PEEP del 2002 che l'area P.Box è preordinata alla realizzazione di un’opera pubblica, è altrettanto vero che in presenza dell’originaria illegittimità della variante del PEEP del 2002 per sentenza TAR Basilicata n. 408/1987, acquistando efficacia la strumentazione urbanistica previgente, ovvero la Variante generale al PdF approvata con DPGR del 1984, l'opera realizzata all'epoca del rilascio del titolo edilizio risultava comunque compresa nella zona per servizi di interesse comune destinate ai servizi di uso pubblico, ricomprese nel perimetro dell'area denominata "167" (per stessa ammissione del ricorrente, vedi sentenza Consiglio di Stato n. 6663/2018) e pertanto con titolo edilizio illegittimo.
2. Com'è noto, per la risarcibilità del danno deve essere accertato quanto meno il dolo o la colpa della pubblica amministrazione, da apprezzare in relazione alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa. Nel caso in esame, a supporto della corretta azione amministrativa, si invita anche a richiamare nelle memorie difensive la Sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 281/2010 riguardante la causa penale a carico del ricorrente, inerente proprio la costruzione dei P.BOX. I giudici non solo riconoscono l'abuso edilizio, ma invitano il Sindaco all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nell'eventualità gli stessi non siano stati già posti in esecuzione.
3. E' utile, inoltre, evidenziare che alla data odierna nel vigente regolamento urbanistico approvato con D.C.C. n. 8 del 16 marzo 2016, l'attuale area P.Box è oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con destinazione di parcheggio pubblico, come attestato dall'Ufficio tecnico. Il predetto vincolo sull'area di cui si discute non è stato mai oggetto di contestazione da parte del ricorrente. In ogni caso, anche nell'eventualità che i PBOX non fossero stati oggetto di ordinanza e di successiva acquisizione, nel 2016 la zona de qua per un corretto bilancio urbanistico sugli standard di zona (presenza dell'asilo comunale), per preminenti interessi pubblici è stata sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio (mai contestato).
Per una più completa presa d’atto di quanto riportato, può essere consultata la nota integrale depositata presso l’Ente comunale. Fiduciosi che le informazioni sopra riportate siano parte della memoria difensiva e che il lungo lasso di tempo intercorso tra la notifica del ricorso (6 GIUGNO 2019) e il conferimento di incarico all'avvocato avvenuto il 17/07/2019 non risulti penalizzante, porgono distinti saluti.
Gruppo Consiliare Rotonda Domani |
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