Un’importante opportunità per le imprese del Sud: il nuovo Bonus per la Zona economica speciale unica consente un esonero contributivo del 100% della quota a carico del datore di lavoro per chi assume a tempo indeterminato persone dai 35 anni in su, disoccupate da almeno 24 mesi, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il provvedimento, ufficializzato dall’Inps con una circolare operativa, riguarda anche il settore agricolo e si applica a sedi e unità produttive di Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Marche. L’incentivo, fino a 650 euro mensili per ogni dipendente per un massimo di 24 mesi, coinvolge imprese con non più di 10 lavoratori preesistenti e esclude premi e contributi Inail.
Si tratta di quasi 600 milioni disponibili fino al 2027, con domande da presentare direttamente sul sito dell’Inps. L’istituto sottolinea l’obiettivo di colmare divari territoriali e sostenere concretamente lo sviluppo del Mezzogiorno.
Di seguito la Nota INPS
Con la circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 10, l’Istituto illustra la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornisce le istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.
Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Si precisa che, secondo il decreto Coesione, l’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.
Infine, l’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per maggiori chiarimenti, è possibile consultare la circolare.