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Centri privati accreditati e tetti di spesa: la replica dell’ASP |
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21/10/2025 |
|  In riferimento al comunicato apparso il 19 ottobre scorso su alcuni organi di stampa e riferito allo stato di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale da pubblico e da privato accreditato ed autorizzato si chiarisce quanto segue. Giova, in premessa richiamare gli atti regionali sulla base dei quali l’azienda ASP, in quanto ente strumentale della Regione, modula le proprie azioni attuative. In primis la DGR n.473, adottata dalla Regione in data 05.08.2025 e pubblicata sul BUR di Basilicata il 16.08.2025, di determinazione dei tetti di spesa per il privato accreditato. Coerentemente alla suddetta deliberazione l’azienda, con nota del 21.08.2025, ha comunicato ai centri accreditati la posizione degli stessi rispetto ai tetti fissati e chiesto, ai centri che alla suddetta data avevano già saturato il proprio tetto di spesa, di interrompere l’erogazione delle prestazioni per conto del SSR. Tanto atteso che il tetto fissato da norma di legge costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione delle prestazioni per conto del Servizio Sanitario. Né la deroga estensiva allo stesso tetto è nella disponibilità della Regione e/o dell’azienda sanitaria. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere, in linea di principio, legittima la fissazione dei tetti di spesa attese le “insopprimibili esigenze di equilibrio di bilancio e di razionalizzazione della spesa pubblica e tenuto conto che il diritto alla salute, sancito dall’art.32 della Costituzione, non può essere tutelato incondizionatamente” (C.d.S, sez.III, Sent. 4347/2017). E, ancora, che “……l’osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile……”(C.d.S., sez.III, Sent.2659/2018) e che la comunicazione del tetto di spesa alla singola struttura costituisca rifiuto implicito da parte dell’ente di prestazioni extra budget. Vale, altresì, chiarire che tanto non pregiudica la possibilità da parte del centro accreditato di continuare ad operare ed erogare prestazioni sulla base, né può essere altrimenti, di un’autonoma determinazione anche in termini di responsabilità che il centro, eventualmente, decide di assumere a proprio carico. Rileva, al riguardo, che in taluni casi si è continuato a produrre erogando prestazioni in numero, talvolta, pari a quello prodotto prima dell’adozione della DGR n.473/2025. Sui Centri Accreditati convenzionati gravano gli obblighi generali derivanti dal contratto stipulato con il SSN e, in particolare, l'obbligo di rispettare il tetto di spesa concesso con il budget, oltre il quale non sarebbero legittime le ulteriori pretese rivendicate per prestazioni sanitarie discrezionalmente rese dai Centri oltre il tetto di spesa loro destinato. Tanto ad evidenza che nessuna sospensione forzata, quindi nessuna “trasformazione di presidi di eccellenza e di prossimità in simboli di inefficienza”, è mai intervenuta con l’attualizzazione delle previsioni di cui alla deliberazione regionale di dovuta definizione dei tetti di spesa. Di altrettanta evidenza è il rischio, in alcuni casi concretizzatosi, di “smarrimento ed impotenza” alimentato negli assistiti e nei lavoratori da narrazioni distorte di quanto, invece, costituisce esclusivamente doveroso adempimento normativo, anche in riferimento al rispetto del perimetro finanziario di azione. Adempimento, questo, che è ben chiaro innanzi al contraente pubblico, l’ASP. Di pari deve essere ineludibile e costante riferimento operativo anche per il privato accreditato in quanto tale. E’ opportuno chiarire al riguardo, anche al fine di una corretta interpretazione della legittimità dell’erogazione di prestazioni eccedenti i volumi prefissati, che esiste il “rapporto di servizio” tra servizio sanitario regionale e centri privati accreditati in forza del quale gli stessi, diversamente da quelli “autorizzati”, sono veri e propri uffici dell’amministrazione sanitaria (incaricati di pubblico servizio - agenti dell’amministrazione sanitaria) (cfr. art.8-bis D.Lgs. 502/1992) per cui l’esercizio di attività sanitaria da parte dei privati è assoggettato alla programmazione della regione cui è in capo il potere autorizzatorio, di accreditamento e di definizione delle prestazioni da svolgere e dei relativi costi (volume massimo di prestazioni e relativo “tetto di spesa”) (c.d. “convenzionamento”: art.8-bis, comma 3, art.8-quinquies, comma 1, lett.d, D.Lgs. 502/1992). In tale rapporto di servizio funzionale il privato accreditato non si configura come semplice fornitore di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore. Piuttosto come parte di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale (finalità pubblicistica), quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa. Tanto sostanzia un rapporto in cui la struttura erogatrice è concessionaria di pubblico servizio e, per gli effetti, non è tenuta a rendere prestazioni che eccedono il volume concordato salvo che il paziente non sia disposto a farsene carico (CdS,sez.V, Sent.n.365/2008, Sent.n. 1663/2004 e 449/2003; Cass. Sent.n. 967/2008, 3046/2007, 28501/2005, 143335/2005, 603/2005; Corte Cost. Sent.11/2005). Ne discende che vige anche per il privato accreditato il dovere di fedeltà e diligenza derivante dalla funzione svolta. La struttura erogatrice è, quindi, tenuta al “dovere di servizio del rispetto del tetto di spesa” che deve ritenersi violato in caso di sovraprestazioni non preventivamente autorizzate. Tanto non senza annotare che la determinazione dei tetti di spesa sostenibile è giustificata dalle esigenze di controllo della spesa sanitaria e risponde alla duplice esigenza di definizione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e di garanzia di contenimento della spesa pubblica. E’ doveroso, altresì, rigettare l’affermazione per cui la DGR n.513 del 02.09.2025, relativa all’impiego del privato accreditato nell’abbattimento dei tempi di attesa, “non è ancora diventata realtà”. L’ASP ha tenuto sul tema almeno due incontri con i centri privati accreditati oltre a varie interlocuzioni per le vie brevi. Nello specifico, l’azienda ha richiesto da subito tutti gli elementi utili alla configurazione delle agende su CUP relativamente alle prestazioni per le quali la DGR n.513/2025 ha previsto uno specifico fondo per l’abbattimento. Elementi sulla base dei quali si è proceduto, gradualmente, ad iniziare le chiamate per l’invio dei prenotati ai centri che hanno compiutamente ed in termini collaborativi fornito quanto richiesto. Vale, purtuttavia, precisare che la DDG n.837/2025, attuativa della DGR. n.513/2025, della quale si invoca la pronta attuazione ha, per altri versi, costituito per gli stessi centri oggetto di richiesta di “revoca in autotutela” sulla base di supposte “rilevanti criticità di ordine giuridico, economico, gestionale e di trasparenza amministrativa”. Delle due l’una: è una delibera che “non è ancora diventata realtà” o è una delibera della quale si auspica non diventi realtà al punto da richiederne la “revocare in autotutela”. E’ evidente che, quando eccezioni di tal guisa promanano dallo stesso interlocutore, diventa difficile cogliere spunti di leale ed autentica “collaborazione con il sistema pubblico per garantire i LEA” tanto quanto intravvedere “l’occasione di un lavoro di squadra tra istituzioni e strutture accreditate” così come vorrebbe il “rapporto di servizio” tra SSR e Privato Accreditato in cui quest’ultimo si configura come un vero e proprio ufficio dell’amministrazione sanitaria. In ben altra traiettoria, nell’interesse dell’assistito, dovrebbe collocarsi il propagandato spirito di collaborazione con il SSR. Vieppiù appare ultronea la richiesta di “un atto, una firma, una decisione di buon senso”. L’atto è la DGR n. 513/2025 e la correlata deliberazione aziendale di attuazione n. 837/2025. Atti questi che esplicitano chiaramente un orientamento, quindi una decisione. L’acquisizione degli elementi utili alla configurazione delle agende sul CUP regionale (capacità operativa dei centri, giorni, fasce orarie e tempari delle prestazioni) consentirà nel breve, in alcuni casi è già attuativa, la piena operatività dei centri che hanno riscontrato nel processo di abbattimento dei tempi di attesa attraverso la sottoscrizione di un addendum al contratto a garanzia dei contraenti. Aspetto, anche questo, più volte chiarito nei vari incontri tenuti sull’argomento.
UOSD Prevenzione della corruzione, trasparenza e URP Dott.ssa Nadia Guglielmo |
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldidi don Marcello CozziParlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la “frusta del denaro”, come ...-->continua
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