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Bardi firma ordinanza di chiusura delle attività commerciali a Pasqua e lunedì dell’Angelo

10/04/2020

Il presidente della regione Vito Bardi ha emesso una ordinanza di chiusura degli esercizi commerciali per le giornate del 12 aprile (Pasqua) e 13 aprile (Pasquetta). Di seguito i particolari dell'ordinanza.


Ordinanza n. 16 del 10 aprile 2020


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA



VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,






VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,

VISTO il decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate da cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, n. 622 recante: “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 in base al quale si è provveduto alla “Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”, che all’articolo 1 dispone, con decorrenza 8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”;




VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus." e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;

VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

RITENUTO che, in relazione alle specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio regionale, si impone di adottare con ogni urgenza provvedimenti e misure aggiuntive urgenti rispetto a quelle già definite a livello nazionale e regionale tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravi e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall’ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19;

CONSIDERATO il rapido evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, e ritenuta prevalente l’esigenza immediata della tutela della salute pubblica mediante la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico – che favoriscono potenziali aumenti del contagio da COVID-19 e conseguentemente di aggravamento del rischio sanitario - nonchè all’interno degli esercizi delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;

CONSIDERATO che, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e al fine di sostenere le misure di contenimento sociale, risulta necessario intervenire nuovamente prevedendo la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione relative alla vendita al dettaglio di cui all’articolo 1 del DPCM delll’11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Emana la seguente










ORDINANZA


Art. 1

(Misure urgenti ulteriormente restrittive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)


1. Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti nella Regione Basilicata di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 (Pasqua e lunedì dell’Angelo) è disposta la chiusura obbligatoria al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di cui all’articolo 1, comma 1, punto 1), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2020, ivi incluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali; ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
b) sono consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio del cliente, fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale all’atto della consegna e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.



Art. 2
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.

2. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.








3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4. Le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza,


BARDI



archivio

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