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Bardi emana nuova ordinanza: riprendono attività per l'infanzia ed eventi pubblici

14/06/2020



Con l'ordinanza del presidente Vito Bardi numero 27 del 14 giugno in Basilicata riaprono le sale giochi, i cinema, i teatri, sarà possibile organizzare sagre, convegni, spettacoli.
Tutto nel rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”.

Scarica linee guida per la gestione in sicurezza (Pdf)

Per saperne di più:




- Le attività economiche, produttive e ricreative operano adottando tutte le misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento interpersonale, nonché le specifiche misure di protezione e contenimento del contagio da COVID-19 definite, per singola attività, nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui al comma 1, e le misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- E’ consentito l’accesso dei minori alle aree giochi attrezzate nei parchi, giardini pubblici e ville, assieme ai familiari o di altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020 allegate alla presente ordinanza e contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrate dalle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020.
-E’ consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (di età 0-17) per lo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all’aperto, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi, nonché centri o campi estivi e oratori, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020 allegate alla presente ordinanza e contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrate dalle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020.

- Sono consentite le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe, nel rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

- E’ consentita la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all’aperto, anche viaggianti, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

- E’ consentita la ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali e degli altri eventi ad essi assimilabili, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
- A decorrere dal 19 giugno 2020 è consentita la ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali. Con riferimento all’attività del ballo, tale attività è consentita esclusivamente negli spazi all’aperto. Le attività di cui al presente comma sono consentite a condizione che siano rispettate le indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
- Resta consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, pubbliche e private, ove si svolgono le attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, purché nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto.
-Sono consentiti, a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
- È consentito lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio i matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compresi i congressi e meeting aziendali, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
- Ad integrazione delle previsioni di cui all’articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, dell’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, è consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività assimilabili, effettuate da soggetti pubblici e privati, ivi compreso l’esercizio di stage e tirocini extracurriculari, che si realizzano in diversi contesti (aula, laboratori e imprese), sia per la parte teorica che la parte pratica, compresi gli esami finali teorici e pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento professionale, tra i quali i percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, i percorsi di formazione continua o superiore nell’ambito del sistema educativo regionale quali gli ITS, nonché i percorsi di formazione e le attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, e i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

-Le attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, comprese le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, sono tenute a mantenere, nel rispetto della disciplina vigente sulla privacy ed in armonia con le previsioni delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, per un periodo di almeno 14 giorni l’elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall’estero alloggiati presso le medesime strutture. Detto elenco potrà essere acquisito dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente periodo, sono trattati dalla Regione Basilicata nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, esclusivamente per le azioni di monitoraggio al fine di assumere le necessarie iniziative di prevenzione e di sorveglianza sanitaria previste in caso di insorgenza di sintomatologia da COVID-19.

(Misure in materia di Trasporto pubblico locale)
-A decorrere dal 17 giugno 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di Trasporto Pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le Aziende esercenti servizi di Trasporto pubblico locale devono continuare ad esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché dell’allegato 15 al medesimo decreto recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.
- Devono essere garantiti tutti i servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio vigenti, ad esclusione dei servizi automobilistici scolastici, in particolare
a) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere svolti dal COTRAB secondo il programma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico locale già attuato a far data dal 21 maggio 2020, comunque in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non espletate dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della DGR n. 182 del 12.03.2020 e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali, al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto
b) i servizi per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, devono essere svolti secondo i programmi di esercizio dei contratti di servizio, potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali.

- Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, come riportati di seguito:
✓ Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
✓ Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
< ✓ Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano
✓ Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
✓ Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa.


-Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto degli allegati 14 e 15 del DPCM 11 giugno 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
- Il COTRAB deve trasmettere alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro due giorni dalla presente Ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali, di tutti i servizi di cui precedente comma 2. Le Amministrazioni Provinciali procedono alla verifica dei programmi di esercizio trasmessi nel rispetto della presente Ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi e dispongono controlli sull’effettivo svolgimento dei servizi.
- La Società Trenitalia SpA svolge a far data dal 14 giugno 2020 tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, i quali, laddove necessario, potranno essere programmati anche in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto sulla base delle disposizioni ed autorizzazioni impartite da parte del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
- La Società Ferrovie Appulo Lucane Srl svolge a far data dal 15 giugno 2020 i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti sulla base della nota prot. n. DT 2230 dell’11.06.2020. A far data dal 22 giugno 2020 dovranno essere svolti tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, i quali, laddove necessario, potranno essere programmati anche in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto sulla base delle disposizioni ed autorizzazioni impartite da parte del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
- Le Società Trenitalia SpA e la Società FAL Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione,nonché alle stazioni, garantendo le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, e comunque in applicazione delle disposizioni degli allegati 14 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
- Entro due giorni dalla presente ordinanza, la società Trenitalia SpA. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.

- In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
- I Comuni titolari di servizi di trasporto Pubblico Locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza.
- Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate dall’allegato della predetta ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020, sono soggette alle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate l’11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 (allegato n. 9) e alla presente ordinanza.
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dei relativi allegati.

- Per quanto non modificato o integrato dalla presente ordinanza restano salve e continuano ad applicarsi le misure già adottate con l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, ad eccezione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 3, del comma 1 dell’articolo 4, e dei commi 1 e 3 dell’articolo 7.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino alla data del 14 luglio 2020, salvi i diversi termini delle singole misure previsti dalle disposizioni della presente ordinanza, e fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
- La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Linee guida per la gestione in sicurezza (Pdf)



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