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| Senza accordo Cassazione vieta istallazione telecamera di controllo su dipendent |
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25/08/2018 | I datori di lavoro non possono riprendere arbitrariamente i dipendenti all’opera. Altrimenti rischiano una condanna penale. Ciò vale anche quando la realizzazione dei video è giustificata da esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e pure se i lavoratori sono d’accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: gli apparecchi che potenzialmente possono controllare a distanza i dipendenti, in tal senso, possono essere autorizzati solo a seguito di accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza di questo, dalla Direzione Territoriale del Lavoro, mentre il consenso degli interessati non costituisce un’esimente per l’imprenditore perché i lavoratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato ed in quanto tali influenzabili già in sede di assunzione. Tutto questo era già stato previsto dagli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 1970) in materia di tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate, ma è stato confermato anche dall'art. 23, c 2 D. lgs n. 151 del 2015, che ha modificato l'art. 171 D. lgs n. 196 del 2003 e quindi vale anche dopo l’entrata in vigore del Jobs Act. A ribadire quelli che sono sacrosanti principi dei diritti dei lavoratori non scalfiti dalla recente riforma, è la sentenza della terza sezione penale della Cassazione 38882/18, pubblicata il 24 agosto, che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un’importante decisione che fa il punto in materia e fornisce preziose indicazioni ai fini della tutela del rapporto datore/dipendenti in materia di videosorveglianza e riprese nei luoghi di lavoro. Nel provvedimento in commento è stata confermata l’ammenda emessa dal Tribunale di Chieti nei confronti del titolare di un bar per il reato di cui agli articoli 4 e 38 D. Lgs. 300 del 1970 perché quale esercente attività di bar-gelateria, installava quattro telecamere, disponendole in vari punti dello stabilimento, connesse ad uno schermo LCD e a un apparato informatico, in modo da avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni loro attribuite ed averne il controllo a distanza. A nulla è valso rilevare che il sistema di videocamere risultasse installato per l’incolumità delle persone e la tutela del patrimonio aziendale ed in particolare a seguito di due episodi uno consistente in un'aggressione ad una dipendente da parte di ragazzi ubriachi, e quindi l'istallazione risponderebbe ad esigenze di sicurezza sul lavoro, e l'altro riguardante furti subiti dal locale e dunque la videosorveglianza avrebbe la finalità di tutelare il patrimonio aziendale. Non vi è dubbio che l’impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: ed il reato è integrato anche quando le telecamere restano spente. Per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeterminativa, vale a dire l’accordo coi sindacati, che è collettivo, o l’autorizzazione dell’organo pubblico. Rileva, a tal proposito, il supremo collegio con condivisibile e significativa motivazione che: «Questa procedura, dettagliatamente prevista dal legislatore - frutto della scelta specifica di affidare l'assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo - trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato. La diseguaglianza di fatto, e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile (a differenza di quanto ritenuto invece dalla Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060, citata nel ricorso), potendo essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro solo nel solo di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione con cui accettano l'introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qualche modo condizionante l'assunzione».
Giovanni D’AGATA |
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| Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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18/12/2025 - Avellino: sequestrati oltre 18.000 prodotti natalizi e cosmetici non sicuri
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Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della mattinata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della mi...-->continua |
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18/12/2025 - Operazione “ARGAN”: 11 indagati tra estorsioni e incendi a Taranto
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17/12/2025 - Neonato morto al Perrino, cinque sanitari indagati: apre un’inchiesta la Procura di Brindisi
La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta sulla morte del bimbo nato senza vita il 23 novembre scorso all’ospedale “Perrino”. Nel registro degli indagati sono stati iscritti tre medici e due ostetriche, accusati di omicidio colposo e responsabilità colposa...-->continua |
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
| 1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico | Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra. | |
| | 28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani | Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
| | 15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve | E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”. |
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