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Rotonda, sentenza del Tar: ricorso elettorale bocciato anche nel merito

17/01/2020



Dopo aver appreso in tarda mattinata quanto comunicato dallo stesso Tar della Basilicata, che dichiarava “inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione”, e averne letto nel primo pomeriggio le motivazioni, si evince che l’inammissibilità riguardava solo i primi due punti del ricorso mentre gli altri sono stati respinti nel merito.
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo rigetta e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte controinteressata, liquidando le stesse in complessivi € 3.000,00”.
Con queste parole si conclude la sentenza dei giudici amministrativi lucani, che si sono espressi respingendo il ricorso di Domenico La Valle che aveva chiesto l’annullamento della votazione dello scorso 26 maggio o, in subordine, l’annullamento del voto nelle sezioni numero 1, 2, 3, e 5.
Una sentenza lunga 15 pagine, nella quale si legge che per quanto riguarda ciò viene definito “punto decisivo della controversia in esame è la illegittima ammissione al voto di n. 55 cittadini comunitari”, il Tar ne motiva il difetto in quanto il punto è riferito alla “illegittima composizione del corpo elettorale”.
Anche la richiesta di “nullità dei provvedimenti di attribuzione della residenza”, viene ritenuta competenza del giudice ordinario.
Per quanto concerne i casellari giudiziari, che recano la data “del 30 maggio del 2019”, “si versa in una situazione fattuale in cui gli uffici comunali hanno proceduto agli adempimenti di competenza, senza ricevere il previsto riscontro nel termine di legge e comunque in tempo utile”.
“L’inerzia dell’ente certificatore, pertanto, non appare idonea a inficiare la legittimità della decisione dell’amministrazione comunale di ammettere al voto i cittadini comunitari”.
“Nel merito – continuano i giudici –, il ricorso, nelle parti in cui risulta ammissibile, è infondato”.
Viene ritenuta corretta l’attività della commissione di Lagonegro, poiché “ciò che è sottoposto al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale è la lista elettorale aggiunta e non il relativo verbale dell’ufficio elettorale comunale”. Premessa che “scolora inesorabilmente quanto lamentato nel ricorso, invero con enfatica tensione al formalismo”.
Per quanto concerne il verbale n. 86, “come da annotazione in calce, si desume che lo stesso è stato trasmesso, oltre che al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, anche al: Presidente della»: aggiungendo, circa quest’ultima dicitura, che “tale indicazione non è completa, per evidente errore materiale, ma può logicamente ben riferirsi al presidente della sottocommissione elettorale circondariale”.
Altro atto analizzato è il verbale n. 92/2019 dell’ufficio elettorale del Comune di Rotonda, “pacificamente trasmesso alla sottocommissione elettorale circondariale, risulta affetto in calce da speculare ed evidentemente tralatizio errore. Irrilevante è che l’atto di trasmissione del verbale non sia stato protocollato, o che quest’ultimo non sia stato affisso all’albo pretorio, configurandosi al più mere irregolarità”.
“Altrettanto ininfluente – proseguono le motivazioni – è la circostanza che il verbale dell’ufficio elettorale n. 86/2019, non sia stato effettivamente approvato dalla commissione elettorale circondariale, emergendo per converso dagli atti di causa come la sottocommissione elettorale circondariale, proprio coll’impugnato verbale n. 70/2019 del 19 maggio 2019, abbia esaminato e approvato le liste elettorali aggiunte relative ai cittadini dell’Unione europea”.
“Inoltre, il ripetuto verbale n. 92 del 9 maggio 2019 (…) assume a base di partenza di essa la precedente consistenza numerica delle liste elettorali aggiunte, alla quale non apporta nessuna variazione”.
“Si può dunque logicamente concludere che l’ammissione dei cittadini dell’Unione di cui al precedente verbale n. 89 del 23 aprile 2019, a tutto voler concedere, sia stata quantomeno approvata dalla sottocommissione elettorale circondariale in uno allo stesso verbale n. 92”.
Concludendo sul punto che “vi è agli atti un attestato del segretario della stessa sottocommissione elettorale circondariale del 18 luglio 2019 in cui si dà atto di come tutte le liste elettorali aggiunte siano state messe a disposizione di tale organo e da esso siano state esaminate e approvate”, con “effettivo dispiegarsi di attività di controllo da parte della sottocommissione”.
Mentre, “costituiscono ancora una volta semplici irregolarità il mancato rilascio della ricevuta di consegna delle liste elettorali alla commissione”.
Respinto anche il punto circa «in ogni caso, poi, i verbali di revisione dinamica nn. 90 del 09.05.2019 e nn. 91 e 92 del 09.05.2019, approvati dalla commissione elettorale circondariale con delibera n. 70 del 20.05.2019, sono illegittimi, in quanto approvati oltre il termine di 30 giorni antecedenti alla tornata elettorale” poiché, affermano ancora i giudici, “il verbale dell’ufficio elettorale comunale n. 89 del 23 aprile 2019 di formazione delle liste elettorali aggiuntive è ampiamente tempestivo”, perché “la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell’Unione può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali”.

Gianfranco Aurilio
lasiritide.it





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