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| Corsi per Oss non riconosciuti: i chiarimenti del Dipartimento Formazione |
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13/01/2012 |
| In merito ad un articolo comparso oggi su un giornale regionale si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni che possono far correttamente comprendere quanto accaduto.
La Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33, all’art. 32 “Autorizzazione e riconoscimento di altre attività”, stabilisce che gli Organismi di formazione, anche non accreditati, per erogare corsi di formazione non finanziati, “ma riconosciuti” dalla Regione Basilicata, debbono richiedere preventiva autorizzazione per lo svolgimento alle Province competenti per territorio che, con determinazioni dirigenziali, riconoscono e autorizzano le attività formative, in ossequio alle disposizioni contenute nel “Regolamento” di cui alla DGR 2334/2004 e s.m.i. L’attestato rilasciato in esito a tali corsi, con format e contenuti definiti dalla Regione, riporta la firma del responsabile dell’Organismo erogatore, del Presidente della commissione d’esame di valutazione provinciale e dell’assessore regionale alla Formazione e Lavoro. Tale documento redatto ai sensi della Legge Regionale 33/2003 e della Legge 845/1978 ha validità di qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale.
Gli stessi Organismi di formazione, accreditati e non, possono, inoltre, erogare corsi di formazione non finanziati, “corsi liberi”, senza richiedere l’attivazione della procedura per il riconoscimento e l’autorizzazione sopra descritta. In questo caso, ovviamente, l’attestato rilasciato a cura esclusiva dell’Organismo erogatore non ha validità di qualifica riconosciuta sul piano nazionale.
Per quanto attiene invece l’erogazione di corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS), l’unica disciplina attualmente in vigore è quella normata dal Dipartimento Regionale alla “Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità” che, con la D.G.R. n. 654 del 15 aprile 2002, ha recepito e attuato l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 1161 del 22 febbraio 2001. Tale Accordo all’art. 2, statuisce in capo alle Regioni e Province Autonome la competenza della formazione dell’OSS, nonché l’organizzazione dei corsi e le relative attività didattiche, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato. Con la suddetta D.G.R. la Regione Basilicata ha, infatti, approvato il “Regolamento regionale per la formazione dell’Operatore Socio-Sanitario”, disciplinando l’organizzazione dei relativi corsi, la cui gestione è legittimata unicamente in capo alle Aziende Sanitarie e al Centro Regionale Oncologico della Basilicata - CROB (art. 3 del “Regolamento”).
Pertanto se qualcuno frequenta corsi per Operatore Socio Sanitario presso organismi di formazioni diversi, effettua un’attività che non vede assolutamente la partecipazione del sistema formativo pubblico e ottiene, alla fine un attestato rilasciato a cura esclusiva dell’Organismo erogatore e che, come detto, non ha validità di qualifica riconosciuta sul piano nazionale. Le Province, in quanto delegate dalla Regione, non hanno mai autorizzato tali corsi né gli stessi corsi sono stati autorizzati dalle Province per tramite del Dipartimento formazione Regionale.
In ogni caso, l’articolo in questione, a quanto si evince anche dalla documentazione riprodotta a corredo dello stesso, sembra riferirsi a un corso non per OSS ma per per Operatore Socio-Assistenziale (OSA). Riguardo a questi ultimi, si ribadisce ancora una volta che questi rientrano nei cosiddetti corsi riconosciuti la cui autorizzazione, come previsto dal citato art. 32, viene rilasciata dalle Province di Matera e Potenza anche a Organismi di Formazione non accreditati, purché in possesso di specifici requisiti, preventivamente accertati dalle Province, dettagliati nella DGR 2334/2004 e s.m.i., atteso che nulla ha disposto in merito la DGR 654/2002. Lo stesso atto, invece, all’art. 15 del “Regolamento” allegato, prevede la possibilità per i possessori della qualifica di Operatore Socio-Assistenziale (OSA), di vedersi riconosciuti fino a un massimo di 30 crediti formativi, in considerazione delle competenze e dei titoli precedentemente acquisiti.
Si fa osservare, infine, che a livello nazionale non esiste un norma che abbia soppresso la qualifica di OSA inglobandola in quella dell’OSS. A livello regionale invece si registrano differenti orientamenti. Alcune Regioni hanno eliminato formalmente la qualifica di OSA gestendo in vario modo i soggetti già in possesso di tale titolo. Altre, come la Regione Basilicata, hanno deciso di mantenere detta qualifica, continuando ad autorizzare corsi di formazioni OSA in considerazione che ad oggi continuano ad essere banditi concorsi pubblici per la copertura di posti per Operatore Socio-Assistenziale in diverse regioni d’Italia, tra cui Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano, oltre a numerosi annunci di strutture private su tutto il territorio nazionale che ricercano personale in possesso di tale qualifica, a dimostrazione che la figura di OSA è comunque richiesta.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldidi don Marcello CozziParlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
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Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la “frusta del denaro”, come ...-->continua
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