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Una madre vince la battaglia sul sostegno scolastico al figlio disabile

20/11/2011



Un bimbo con disabilità grave comprovata da differenti controlli medici, dopo aver ottenuto e ricevuto per alcuni anni l’insegnante di sostegno ( con un’ora di sostegno per ogni ora di lezione), all’improvviso si trova ad avere un’ora di sostegno ogni due di lezione (9 ore invece di 18). Succede in un Istituto Comprensivo Statale, “B.Croce” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^Grado di Latronico.
Perché? Nessuno lo spiega alla madre, né il dirigente scolastico, né l’Ufficio scolastico regionale.
E allora la donna si rivolge al Tar.
Il Tribunale amministrativo regionale ascolta le parti. Poi emette la sentenza. Che è favorevole alla donna. La motivazione principale è che “la riduzione del numero delle ore di sostegno si risolve nella ingiustificata compromissione del diritto fondamentale dell’individuo portatore di handicap alla educazione e all’inserimento scolastico”, violando così ben tre articoli della Costituzione (il 2, il 34 e il 38) oltre ad altre leggi.
A nulla vale la citazione di una previsione della Finanziaria del 2007, che riduce il numero di posti degli insegnanti di sostegno nelle scuole italiane: quella norma era già stata giudicata incostituzionale.
La decisione è senza incertezze: l’accoglimento del ricorso è pieno, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui assegna al minore 9 ore settimanali di sostegno, anziché 18 ore settimanali: Ecco uno stralcio della sentenza:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui assegna al bambino 9 ore settimanali di sostegno, anziché 18 ore settimanali;
b) dispone che le Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, per il corrente anno scolastico, adeguino il supporto dell’insegnante di sostegno in favore del minore nella misura di diciotto ore settimanali con rapporto 1:1;
c) condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti genitori della somma complessiva di euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), comprensivi di diritti ed onorari, oltre I.v.a., C.p.a. e alla rifusione delle spese per il contributo unificato.”




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