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| Regione «lumaca» sul Piano energetico dura condanna del Tar |
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20/12/2009 |
| Se la Regione Basilicata non approverà il piano di indirizzo energetico regionale entro il 16 marzo in Basilicata sarà «traliccio selvaggio». È la conseguenza di una sentenza del Tar di Basilicata che ha rilevato come l’ente abbia accumulato un ritardo che va contro le sue stesse previsioni legislative.
I giudici amministrativi si sono così espressi su un ricorso presentato da un’azienda la «Gruppo D’Amato Holding WWEH» che ha avviato la costruzione di un parco eolico nei comuni di Tursi e COlobraro per un totale di 87 aerogeneratori. Una pratica avviata nel 2002 attivando tutti i distinti procedimenti e che portava all’acquisizione di tutti i via libera ad eccezione di quelloc he la Regione doveva concedere sulla base di un decreto legislativo del 2003, il 387.
La Regione, in materia è intervenuta con due leggi, una per la così detta «moratoria», l’altra per definire il percorso di «approdo» al piano di indirizzo energetico a valle del quale, e in relazione alle cui previsione, sarebbe poi stato possibile valutare la rispondenza dei progetti alle norme regionali e decidere in merito.
Ma la prima legge, la numero 9 dell’aprile 2007, non indicava termini e, quindi, in base alla leggere nazionale 241/90, il termine «standard» per l’ado zione era di 90 giorni, con scadenza, quindi, il 27 luglio dello stesso anno. L’adozione del Piear, però, non ci fu e sulla materia la Regione tornò a legiferare nel 2006, con la legge 31 pubblicata il 29 dicembre, che, questa volta, prevedeva i tempi: un totale di 210 giorni, 30 giorni in più del 180 previsti dal decreto legislativo 387/03. Una scelta su cui le ditte di settore, e in particolare la ricorrente, già ebbero a che dire, ma che si sarebbe comunque, risolto, nel peggiore dei modi: nella alla scandenza dei 180 giorni, il 29 giugno scorso, (entro cui la stessa norma prevedeva la presentazione del piano alla Conferenza regionale per l’Energia) ne dopo i successivi 30 giorni, il 29 luglio, si è riusciti, come noto, ad arrivare all’approvazioen del Piear.
«Ebbene - osservano quindi i giudici amministrativi (presidente Giancarlo Pennetti, consiglieri Pasquale Mastrantuono e Paolo Anna Gemma di Cesare) la Regioen entro tale data non risulta aver completato il procedimento previsto dalla legge mediante approvazione del piano. Di conseguenza l’inerzia illegittima e riveste i caratteri dell’inadempimento all’o bbligo di conclusione dell’iter pianificatorio entro tempi definiti che le stesse norme di legge regionale hanno stabilito nell’ottica dei principi della legislazione statale in tema di dovere di con clusione del procedimento».
Per questo motivo i giudici impongono un nuovo termine alla Regione, altri 90 giorni come termine perentorio, prevedendo un termine più lungo di quanto previsto dalle norme (in genere 30 giorni), spiegando che «la deroga al termine di trenta giorni previsto “di norma” trova giustificazione nella complessità della materia e nella delicatezza delle scelte programmatiche che l’ente è chiamato a porre in essere con riferimento ai profili economici, sociali e ambientali e in generale di ordine territoriale toccati dal piano».
Più tempo, insomma, ma nonè detto che sia «gratis» per la Regione. La stessa azienda che ha presentato ricorso ottenendo la fissazione di un termine da parte del Tar, aveva già avanzato anche una richiesta di risarcimento del danno che l’inerzia regionale avrebbe causato. Un conto molto salato: 430mila euro per l’improduttiva locazione dei terreni su cui po sizionare gli impianti, fermi in attesa del piano regionale; 99mila euro di sorveglianza e installazione dei cantieri; 764mila euro per mancato guadagno (anche per gli interessi maturati su una polizza fidejussoria rilasciata alla Regione): e ancora un 10 per cento di utile d’impresa su altre occasioni sfumate in attesa che si concludesse l’iter per il parco eolico lucano.
Su questa richiesta di risarcimento, che il Gruppo D’Ama - to pure aveva sottoposto al Tar, i giudici non si sono pronunciati dichiarandola «inammissibile», ma solo perchè ha ritenuto di non poterlo giudicare con il rito speciale d’urgenza specificando che «l’esame di domande ulteriori, quale quella del risarcimento del danno, devono trovare la loro collocazione nell’ambito del rito ordinario, in pubblica udienza e non in camera di consiglio». Come dire che la partita avrà un «second tempo» sulla questione economica.
Giovanni Rivelli
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldidi don Marcello CozziParlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la “frusta del denaro”, come ...-->continua
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