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| Piano Casa: Ecco come e dove si potrà ricostruire |
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18/06/2009 |
| Quattro pagine riempite in maniera fitta. E’ racchiusa in quattro fogli e nove articoli la bozza di disegno di legge regionale per rilanciare l’economia e riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Un programma dettagliato che ha la finalità di « promuovere misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza e l’utilizzo di fonti rinnovabili». In particolare, gli interventi edilizi saranno possibili «in deroga agli strumenti urbanistici comunali attualmente esistenti e all’articolo 44 della legge regionale 23 del 1999» e riguarderanno gli edifici residenziali esistenti legittimamente realizzati o condonati, quelli monofamiliari isolati fino a 200 metri quadrati e a tipologia bifamiliare fino a 400 metri quadrati. Per tali edifici sarà possibile un ampliamento massimo del 20 per cento. Nel caso, invece, negli edifici ci siano più appartamenti l’ampliamento non potrà essere superiore di 40 metri quadrati di superficie per ciascuna unità immob iliare. Tutto questo, però, sarà possibile a patto che vi sia il rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e il miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio. Miglioramento che prevede una riduzione non inferiore al 20 per cento del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.
Una volta ampliati gli edifici poi possono essere suddivisi in nuove unità immobiliari non inferiori a 45 metri quadrati e le nuove unità immobiliari non potranno mutare destinazione residenziale per almeno 10 anni. Nella normativa, inoltre, sono previsti anche interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 senza norme antisismiche o con livelli di prestazione energetica inadeguati. Tutto questo favorirà interventi straordinari e demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, con un aumento della superficie complessiva esistente del 30 per cento. Verrà ritenuto, poi, miglioramento della prestazione energetica standard dell’edificio ricostruito quando ci sarà una riduzione non inferiore al 30 per cento del fabbisogno standard di energia. Il limite del 30 per cento, comunque, potrà essere incrementato sino al 40 per cento se si utilizza la bioedilizia, se si ricorre ad impianti fotovoltaici e se la dotazione di verde privato esistente viene incrementata sino al 60 per cento. Per tutti gli interventi tra l’altro sarà necessaria solo la Dia ossia la Dichiarazione di inizio attività. Ma se questi sono i criteri che permetteranno di intervenire allo stesso modo sono stati stabiliti anche dei «paletti » che non consentiranno l’accesso ai bonus. Ad essere esclusi dagli interventi, infatti, saranno gli edifici residenziali «realizzati in assenza di titolo abilitativo, quelli ubicati nei centri storici, quelli definiti di valore storico, culturale o architettonico». Poi, le case realizzare «in aree a vincolo di inedificabilità assoluta prevista negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica, le abitazioni definite beni culturali, quelli ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico». Divieti anche per gli immobili delle aree «destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali» oltre a quelli ubicati «in ambiti idrogeologico ed idraulico». Insomma, indicazioni chiare e precise che dovranno essere seguite attentamente dai cittadini, anche perchè gli uffici tecnici dei Comuni interessati dovranno disporre controlli a campione sugli interventi di miglioramento della prestazione energetica. Limiti precisi, infine, sono stati previsti anche per gli incentivi che saranno dati ai cittadini. Trattandosi di una misura straordinaria essa non potrà essere cumulabile con bonus urbanistici previsti da altre leggi e regolamenti comunali. Tutto deciso, quindi, tutto stabilito attraverso indicazioni precise.
Ma i tempi? Quanto durerà la legge e quando sarà possibile applicarla? Deciso anche questo. «La disciplina avrà una validità temporale di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge» viene evidenziato, mentre la legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, divenendo immediatamente applicabile. In modo da far partire subito cantieri e lavori.
Antonella Inciso |
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldidi don Marcello CozziParlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la “frusta del denaro”, come ...-->continua
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