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| Finale Coppa Italia Serie D, rinvio a data da destinarsi |
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8/05/2009
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| Ancora un colpo di scena nella delicata e intricata vicenda che sta costringendo a peregrinazioni continue lungo il calendario la finale di ritorno di Coppa Italia di Serie D. A Villacidro, l'ormai lontano mercoledì 22 aprile, tra Villacidrese e Sapri finì 1 a 0 per i locali con gol di Figos. Appena sbarcati a Roma, però, di ritorno dalla Sardegna, i dirigenti campani presentano ricorso lamentando la irregolare presenza del giocatore della Villacidrese Vittorio Cammarosano, squalificato in Coppa nel 2006. Il primo grado di Giustizia sportiva riconosce valido il motivo del ricorso e ribalta il risultato del campo: è 3 a 0 a tavolino per il Sapri. Ma la società isolana decide di non arrendersi e impugna la decisione del Giudice sportivo del Campionato Nazionale Dilettanti. Il Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della Lnd decide allora, lunedì, di rinviare di una settimana lo svolgimento della gara di ritorno, per dare tempo alla Corte di Giustizia di valutare la situazione. Ora la Corte chiede al suo Presidente di valutare se sarà necessario riunire le Sezioni della Corte per esaminare la vicenda. E intanto la finale slitta di nuovo, questa volta a data da destinarsi. Di seguito il testo Delibera della Corte di Giustizia Federale (Comunicato Ufficiale n. 178 C.G.F. del 30.4.2009) 1. La Corte di Giustizia Federale nella riunione tenutasi in Roma il 30 Aprile 2009 ha adottato la seguente
delibera: "Ordinanza": RICORSO S.S. VILLACIDERSE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLACIDRESE / SAPRI ANDATA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE "D" 2008/2009 DEL 22.04.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 41 del 24.4.2009) La C.G.F. visto il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese Calcio s.r.l. di Villacidro (Cagliari), e tutti gli atti di causa, considerato che sussiste una questione di diritto particolarmente rilevante in ordine alla portata da attribuirsi all'art. 25, comma 1, lett. a) C.G.S.; rimette al signor Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia della Corte a Sezioni Unite. 2. Rinvio Gara Sapri / Villacidrese Finale Coppa Italia 2008/2009 ritorno del 6/05/2009 Preso atto della Ordinanza della Corte di Giustizia Federale di cui al Com. Uff. n. 178 C.G.F. del 30.4.2009 la gara in oggetto viene rinviata. |
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldidi don Marcello CozziParlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la “frusta del denaro”, come ...-->continua
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